Serie C - Girone C: i provvedimenti del giudice sportivo

Il giudice sportivo della Serie C, Stefano Palazzi, dopo le gare valide per la 16ª giornata di ritorno, ha squalificato sette giocatori per un turno.
Per quanto riguarda le società, inflitte ammende di 3.000 euro a Potenza e Turris, 2500 euro all'Avellino e 500 euro al Catania.
Inibizione di tre mesi per il presidente del Potenza Caiata e di cinque mesi per il dirigente Falasca.
Le decisioni adottate dal giudice sportivo:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3000 POTENZA
per avere alcune persone [due quanto alla contestazione sub A) e una decina quanto alla contestazione sub B)] non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell'area spogliatoi, senza averne titolo:
A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, unitamente a CAIATA Salvatore, si dirigevano verso di lui in modo minaccioso, lo aggredivano verbalmente, lo insultavano e contestavano il suo operato; e, subito dopo, sempre unitamente a CAIATA Salvatore, inseguivano l'arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuavano a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentavano di avere un contatto fisico con lo stesso;
B) tenuto, unitamente a CAIATA Salvatore, una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correvano verso di loro in modo aggressivo, li aggredivano verbalmente e li spintonavano; fra gli altri, spintonavano ripetutamente un dirigente avversario tentando di avere un contatto fisico con lo stesso, senza riuscirvi per l'intervento di tesserati delle due Società.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutata la gravità delle condotte tenute (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).
€ 3000 TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1 - nove minuti prima del fischio di inizio, acceso un fumogeno e lanciato lo stesso sul terreno di gioco, così danneggiando il manto in erba sintetica, come da documentazione fotografica;
2 - in occasione del fischio di inizio della gara, fatto esplodere nel loro settore un petardo di notevole potenza;
3 - durante l'incontro, acceso ulteriori 10 bengala, lanciandone tre nello spazio asfaltato tra il terreno di gioco e gli spalti, senza provocare danni;
4 - al 21°minuto del primo tempo, acceso un fumogeno e lanciato lo stesso nel recinto di gioco.
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, consistiti nell’avere:
1 - con il comportamento sub A), punto 1, danneggiato il manto in erba sintetica, come da documentazione fotografica;
2 - danneggiato dodici sediolini posti nel settore loro riservato, come da documentazione fotografica.
C) per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, intonato ripetutamente (dieci volte) un coro oltraggioso ed offensivo nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, al 47° minuto del primo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che solo il fumogeno lanciato sul terreno di gioco prima dell'inizio della gara ha provocato danni e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 2500 AVELLINO
per avere i suoi sostenitori, presenti in curva sud, intonato ripetutamente cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria e dei tifosi di un'altra Città, al 1°minuto, al 26°minuto ed al 28°minuto del primo tempo. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 CATANIA
per avere suoi tesserati non identificati, presenti all'interno dello spogliatoio al termine della gara, danneggiato e smontato accessori vari dei servizi igienici e rovesciato per terra un cestino dei rifiuti dello spogliatoio loro assegnato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il comportamento tenuto dai Collaboratori della274/685. Società sanzionata per attenuare gli effetti delle condotte sopra descritte (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 AGOSTO 2022 ED € 500 DI AMMENDA
FALASCA MICHELE (POTENZA)
per avere, al termine della gara, introducendosi nell'area spogliatoi senza averne titolo, tenuto una condotta violenta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, mentre si trovava davanti allo spogliatoio di questi, inveiva al suo indirizzo e sputava verso di lui, senza colpirlo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 35, commi 1 e 3, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2022 ED € 1000 DI AMMENDA
CAIATA SALVATORE (POTENZA)
per avere, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell'area spogliatoi senza averne titolo:
A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, insieme ad altre due persone non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, si dirigeva verso di lui in modo minaccioso, lo aggrediva verbalmente, lo insultava e contestava il suo operato; e, subito dopo, sempre insieme alle predette persone, inseguiva l'arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuava a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentava di avere un contatto fisico con lo stesso;
B) tenuto, insieme ad altre persone (una decina circa), una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correva verso di loro in modo aggressivo, li aggrediva verbalmente e li spintonava; fra gli altri, spintonava il portiere avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate la gravità delle condotte tenute ed il ruolo dirigenziale ricoperto (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
CARGNELUTTI RICCARDO (POTENZA)
per avere, al 50°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, si avvicinava allo stesso pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose. Alla notifica del provvedimento di espulsione applaudiva l’arbitro con fare ironico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione e considerate le parole utilizzate.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XVII INFRAZIONE)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)
GELONESE LUCA (VIBONESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)
ALBERTINI ALESSANDRO (CATANIA)
PACE FEDERICO (CAMPOBASSO)
MERCADANTE MARIO (MONOPOLI)
BUCOLO ROSARIO ALESSAN (POTENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFRAZIONE)
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)
IANNONI EDOARDO (ANCONA MATELICA)
ROSAIA GIACOMO (CATANIA)
SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)
GERARDI FEDERICO (PICERNO)
MARTINO PIETRO (FOGGIA)
BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (CAMPOBASSO)
LIGUORI MICHAEL (CAMPOBASSO)
CINAGLIA DAVIDE (JUVE STABIA)
STOPPA MATTEO (JUVE STABIA)
PACILLI MARIO (TARANTO)
ZULLO WALTER (TARANTO)
FAZZI NICOLO’ (ACR MESSINA)
PIACENTINI MATTEO (MODENA)
RICCI MANUEL (POTENZA)
MATERA ANTONIO (AVELLINO)
LEONETTI VITO (TURRIS)
AMMONIZIONE (XII INFRAZIONE)
ZAMPA ENRICO (TURRIS)
AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)
D’ERRICO ANDREA (BARI)
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (FOGGIA)
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (CATANZARO)
IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
CARGNELUTTI RICCARDO (POTENZA)
AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)
FRATTALI PIERLUIGI (BARI)
SIMONETTI PIER LUIGI (CATANIA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (POTENZA)
RISALITI GIACOMO (VIBONESE)
AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK (MONOPOLI)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
GRANDOLFO FRANCESCO (MONOPOLI)
CUPPONE LUIGI (POTENZA)
PLESCIA VINCENZO (AVELLINO)
FINARDI SEBASTIANO (TURRIS)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
VIVIANI ANDREA (PICERNO)
IZCO MARIANO JULIO (CATANIA)
GUAITA LEANDRO (POTENZA)
MARCONE RICHARD GABRIEL (POTENZA)
Fonte foto: S.S. Campobasso Calcio