Gs I D-E: squalifiche per Alborelli e Lo Russo

Mano pesante della giustizia sportiva sulla Galluccese, che cade in ammenda e perde Riccardo Cucciniello per tre turni. Sfliza di appiedati per i prossimi 90'; ai box le guide tecniche di Scampitella e Sporting Ariano. Di seguito tutti i provvedimenti inerenti ai gironi D-E di Prima Categoria.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
Euro 200,00 GALLUCCESE CALCIO Propri sostenitori tentavano di entrare sul terreno di gioco, provocando l'interruzione della gara per circa cinque minuti.
Euro 50,00 COMPRENSORIO MISCANO Assenza F.P.
Euro 20,00 E206 GRAVIT WALTER LANDI Mancanza cartellone sostituzioni.
A CARICO DI DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/ 3/2015
TANGA DOMENICO (SCAMPITELLA)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/ 5/2015
LO RUSSO EUPLIO (SCAMPITELLA) Offendeva il d.d.g. ed, alla notifica del provvedimento, reiterava tali offese
SQUALIFICA FINO AL 30/ 3/2015
ALBORELLI GIUSEPPE (SPORTING ARIANO 2006)
A CARICO CALCIATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE
CUCCINIELLO RICCARDO (GALLUCCESE CALCIO) Colpiva con uno schiaffo un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA
DI RIENZO LUCA (STURNO)
DE LUCA MICHELE (E206 GRAVIT WALTER LANDI)
CECERE PAOLO (GALLUCCESE CALCIO)
TODESCA MIRKO (PRATA P.U. 2010)
LONGO RAFFAELE (S.MICHELE SOLOFRA)
ARCHIDIACONO FRANCESCO (SCAMPITELLA)
LOMBARDI VINCENZO (TAURANO)
ESPOSITO GIUSEPPE (BAIANO)
PUGLIESE GIULIO (STURNO)
SICONOLFI TONI (CASTELFRANCI)
NOVIELLO ALESSANDRO (FRIGENTO A.S.D.)
DI PIETRO PASQUALINO (ATLETICO TAURASI)
LANDI EMILIO (E206 GRAVIT WALTER LANDI)
BARBIERI LUIGI (FONTANAROSA A.FORTUNATO)
PETROCCIONE ANTONIO (FONTANAROSA A.FORTUNATO)
CERCHIA DOMENICO (MONTEFORTE)
BIONDO PIERPAOLO (POLISPORTIVA DIL. LIONI)
CIOTTA ARMANDO (POLISPORTIVA DIL. LIONI)
COSTANZO NICOLA (REAL ARIANO IRPINO)
MIELE DONATO (S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)
PAGLIARULO GIUSEPPE (SCAMPITELLA)
GERVASIO CARLO (SPORTING ACCADIA)
CUBEDDO MARIO (VOLTURARA TERMINIO)
DI FEO LUIGI (VOLTURARA TERMINIO)
RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA VOLTURARA TERMINIO / CASTELFRANCI DEL 28.02.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: la squalifica per cinque gare, a carico del calciatore sig. Sessa Mario, perché, “si scagliava con un avversario, già a terra perché colpito da un altro suo compagno, e lo colpiva violentemente allo stomaco, saltandogli sopra a piedi uniti”; la squalifica per quattro gare a carico del calciatore, sig. Corso Alessandro, perché “alzatosi dalla panchina, si scagliava contro un calciatore avversario, reo di aver colpito un compagno, e lo colpiva con violenza con un calcio ed un pugno”. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 19, comma 4, prevede, per il gioco violento, tre giornate di squalifica, sanzione elevata a cinque giornate di gara, per i casi di particolare gravità. Il direttore di gara, nel proprio supplemento di gara, che configura fonte privilegiata di prova, riporta che il calciatore Corso Alessandro ha colpito con un calcio al petto ed un pugno alla nuca un avversario (Palatano Gerardo), facendolo cadere a terra. Mentre il Palatano si rialzava, il calciatore Sessa Mario lo colpiva violentemente, saltandogli a piedi uniti allo stomaco. Appare al di fuori di ogni dubbio valutativo che la violenza perpetrata dai calciatori Sessa Mario e Corso Alessandro sia di gravità assoluta, ben oltre i limiti tollerabili in ambito sportivo, per cui essa rientra nella fattispecie prevista alla lettera c) del suddetto comma 4 dell’art. 19 del Codice di Giustizia sportiva. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Volturara Terminio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante, come richiesto.
